Fonte: Guardia Costiera
PERMESSO DI PESCA
Scarica qui il permesso (per la provincia di Venezia).
Documenti richiesti:
- Fotocopia dei documenti dell’unità da diporto;
- Fotocopia del documento di identità;
- Fotocopia dell’assicurazione in corso di validità;
- Permesso di pesca in mare (MIPAAF)
- Patente Nautica
NORMATIVA
In ossequio alle vigenti normative internazionali (Raccomandazione ICCAT 14-04) ed europee (Reg. CE n.302/2009, come integrato e modificato dal Reg. UE n.500/2012), con Circolare n.12780 del 15 giugno 2010, la Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura del Mi.P.A.A.F. ha inteso disciplinare l’esercizio delle pesca sportiva/ricreativa della risorsa tonno rosso.
In particolare, il menzionato provvedimento prevede il rilascio, a cura dell’Ufficio circondariale marittimo nella cui giurisdizione ricade il porto base dell’unità da diporto interessata, di una specifica autorizzazione con validità triennale e rinnovabile alla scadenza.
Tale nulla-osta si riferisce all’unità da diporto (che, naturalmente, deve essere di nazionalità italiana), per cui non è necessaria la presenza a bordo del soggetto che ne ha fatto richiesta.
Dal punto di vista tecnico operativo sono previste le seguenti limitazioni:
- divieto di catturare più di un esemplare al giorno;
- periodo di pesca consentito dal 16 giugno al 14 ottobre, con possibilità di proseguire fino al 31 dicembre, solo ed esclusivamente con la tecnica del catch and release;
- taglia minima di cattura fissata a 30 kg. o 115 cm. di lunghezza alla forca (misurata, cioè, dall’estremità della mascella superiore all’estremità del raggio più corto della coda);
- obbligo di presentare all’Autorità marittima, entro 24 ore dallo sbarco, la pertinente dichiarazione di cattura;
- divieto di commercializzare gli esemplari catturati.
Il regime sanzionatorio per le violazioni alle disposizioni in materia di pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso è stabilito dalle pertinenti disposizioni di cui al vigente D.Lgs. n.4/2012.