Patente Nautica
Fonte: Nautica - di Ettore Romagnoli
1. Patente nautica, quando è obbligatoria
Cambiano le regole per l’abilitazione alla conduzione di barche a motore e a vela.
La patente è obbligatoria quando la potenza del motore o complessiva dei motori supera i 30 kW (pari a 40,8 CV), o la cilindrata supera i 750 cc. se a carburazione o iniezione a due tempi, i 1.000 cc se a carburazione o iniezione a quattro tempi fuoribordo, 1.300 cc se a carburazione o iniezione a quattro tempi entrobordo, a 1.300 cc se diesel sovralimentato, o a 2.000 cc se diesel non sovralimentato, nonché quando la navigazione si svolge a una distanza superiore alle 6 miglia dalla costa.
La patente è obbligatoria quando la potenza del motore o complessiva dei motori supera i 30 kW (pari a 40,8 CV), o la cilindrata supera i 750 cc. se a carburazione o iniezione a due tempi, i 1.000 cc se a carburazione o iniezione a quattro tempi fuoribordo, 1.300 cc se a carburazione o iniezione a quattro tempi entrobordo, a 1.300 cc se diesel sovralimentato, o a 2.000 cc se diesel non sovralimentato, nonché quando la navigazione si svolge a una distanza superiore alle 6 miglia dalla costa.
4. Cosa rischia chi naviga senza patente nautica?
• Guidare un’imbarcazione senza patente nautica (avendola conseguita ma dimenticandola di averla con se) comporta una sanzione da 50 euro a 500 euro.
• Guidare senza aver mai conseguito la patente comporta una sanzione da 2.066 euro fino a 8.263 euro. La multa viene raddoppiata se l’imbarcazione in questione è una nave da diporto (oltre i 24 mt).
• Guidare senza aver mai conseguito la patente comporta una sanzione da 2.066 euro fino a 8.263 euro. La multa viene raddoppiata se l’imbarcazione in questione è una nave da diporto (oltre i 24 mt).
5. Le varie categorie
Le patenti nautiche sono di 3 categorie:
Categoria A:
comando di natanti e imbarcazioni da diporto
• entro le 12 miglia dalla costa
• senza alcun limite dalla costa
Categoria B:
comando di nave da diporto
Categoria C:
direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto
• entro le 12 miglia dalla costa
• senza alcun limite dalla costa
Le patenti nautiche di categoria A e C abilitano al comando di unità da diporto con propulsione sia a vela sia a motore; su specifica richiesta del neo patentato possono essere limitate al comando di unità solo a motore.
6. Conseguimento patente nautica
L’accesso agli esami – che per la navigazione entro 12 miglia dalla costa possono avvenire anche presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile può avvenire con le seguenti modalità:
• per quanto riguarda gli Uffici provinciali della Motorizzazione possono iscriversi i candidati residenti o domiciliati nella Provincia, in quella confinante o in altra ricompresa nella medesima Regione;
• per gli Uffici marittimi possono iscriversi i candidati residenti o domiciliati in una delle provincie ricomprese nella giurisdizione territoriale della Direzione Marittima o nella Direzione Marittima confinante.
Le tariffe per l’ammissione agli esami ammontano a euro 20,00 per le abilitazioni di categoria A e C (imbarcazioni) e di euro 60,00 per quelle di categoria B (navi da diporto).
• per quanto riguarda gli Uffici provinciali della Motorizzazione possono iscriversi i candidati residenti o domiciliati nella Provincia, in quella confinante o in altra ricompresa nella medesima Regione;
• per gli Uffici marittimi possono iscriversi i candidati residenti o domiciliati in una delle provincie ricomprese nella giurisdizione territoriale della Direzione Marittima o nella Direzione Marittima confinante.
Le tariffe per l’ammissione agli esami ammontano a euro 20,00 per le abilitazioni di categoria A e C (imbarcazioni) e di euro 60,00 per quelle di categoria B (navi da diporto).
7. Patenti nautiche speciali
I portatori di handicap possono accedere alle patenti di categoria C che abilitano alla direzione di unità fino a 24 metri a bordo delle quali deve essere presente altra persona – anche se non patentata – di età non inferiore a 18 anni, in grado di svolgere le funzioni manuali necessarie alla conduzione del mezzo.
L’unità deve essere munita di dispositivo elettronico in grado di consentire l’individuazione della persona e la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori in caso di caduta in mare.
Il nuovo Codice introduce una patente D “abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto”, che possono avere limitazioni relative alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine, anche conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse, nonché all’utilizzo di specifici adattamenti.
L’unità deve essere munita di dispositivo elettronico in grado di consentire l’individuazione della persona e la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori in caso di caduta in mare.
Il nuovo Codice introduce una patente D “abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto”, che possono avere limitazioni relative alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine, anche conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse, nonché all’utilizzo di specifici adattamenti.
8. Patente nautica per cittadini Stranieri o italiani residenti all’estero
Se in possesso di abilitazione rilasciata dallo Stato di appartenenza, possono comandare le unità da diporto di bandiera italiana entro i limiti dell’abilitazione posseduta.
Per gli stranieri e gli italiani residenti all’estero che comandano unità iscritte in registri esteri, l’obbligo della patente è regolato dal Paese di bandiera.
I cittadini dei Paesi membri dell’Unione Europea non hanno l’obbligo di alcun titolo abilitante per comandare unità da diporto di bandiera italiana (navi, imbarcazioni e natanti) qualora siano muniti di una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità governative da cui risulti che la legislazione del Paese di appartenenza del soggetto o dello stato di bandiera dell’unità non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.
Per gli stranieri e gli italiani residenti all’estero che comandano unità iscritte in registri esteri, l’obbligo della patente è regolato dal Paese di bandiera.
I cittadini dei Paesi membri dell’Unione Europea non hanno l’obbligo di alcun titolo abilitante per comandare unità da diporto di bandiera italiana (navi, imbarcazioni e natanti) qualora siano muniti di una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità governative da cui risulti che la legislazione del Paese di appartenenza del soggetto o dello stato di bandiera dell’unità non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.