1. Mezzi di salvataggio

Normative applicabili.

I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle unità da diporto, devono essere conformi ai requisiti tecnici contenuti nei seguenti provvedimenti:

• vecchie zattere, conformi al D.M. 12.8.2002 n. 219, ancora valide ma devono essere sottoposte a revisione con le modalità indicate;

• zattera di salvataggio per la navigazione fino a 12 miglia dalla costa, conforme al decreto 2 marzo 2009 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto;

• salvagenti anulari o a ferro di cavallo, conforme al D.M. 29.9.1999 n. 385;

• cinture di salvataggio, conformi alla circolare n. 80 dell11.11.2009 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto;

• riflettori radar, conformi al D.M. 29.9.1999 n. 386; f) segnali di soccorso, conformi al D.M. 29.9.1999 n.387 (la cui validità è di 4 anni dalla data di fabbricazione);

• bussole magnetiche, conformi al D.M. 29.9.1999 n. 388.

Zatterino (entro le 12 miglia). Per la navigazione tra le 6 e le 12 miglia dalla costa i nuovi “zatterini” sostituiscono gli atolli, che non possono essere più impiegati.

2. La revisone delle zattere

La revisione va effettuata ogni due anni.

Nel corrente anno, sono soggette a revisione le zattere acquistate o revisionate nell’anno 2011 (con revisione prevista nel 2013, non ancora effettuata) nonché le zattere con revisione scaduta, anche se da lungo tempo.

Le verifiche possono essere effettuate solo presso le stazioni di revisione autorizzate dal costruttore le quali, al termine della visita, rilasciano un apposito certificato.

Le vecchie zattere non riportano l’identificazione dell’unità dove sono imbarcate, per cui possono ruotare da una barca all’altra, le nuove, invece, riportano i segni di individuazione e non possono essere trasbordate da un’unità all’altra.

Attenzione:
le vecchie zattere non riportano l’identificazione dell’unità dove sono imbarcate, per cui possono ruotare da una barca all’altra, le nuove, invece, riportano i segni di individuazione e non possono essere trasbordate da un’unità all’altra.

3. Vecchi giubbotti

Le cinture di salvataggio, che alla data del 18 marzo 2009 erano già presenti a bordo, possono continuare a essere utilizzate fino a quando risultano efficienti e in buono stato di conservazione, se appartenenti alle seguenti categorie:

• EN 395, per la navigazione entro le 6 miglia alla costa;

• EN 396 ed EN 399, per la navigazione senza limiti dalla costa;

• Conformi alla risoluzione IMO MSC 81(70), per la navigazione senza limiti dalla costa.

A oltre dieci anni dall’acquisto è comunque consigliabile la sostituzione, la cui responsabilità rimane in capo al comandante.

4. Nuovi giubbotti

Dopo il 18 marzo 2009, possono essere impiegate, nei limiti temporali a fianco di ciascuna di esse indicato, le seguenti cinture di salvataggio:

• ISO 12402-4, 100N per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

• ISO 12402-3, 150N, ISO 12402-2 275N per la navigazione senza limiti dalla costa;

• EN 395, 100N, per la navigazione senza limiti dalla costa fino al 31 maggio 2010;

• conformi alla risoluzione IMO MSC 81(70), come emendata dalla risoluzione MSC 200(80,) per la navigazione senza limiti dalla costa.

5. Estintori

Il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell’estintore: a un numero più alto corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata è la minima richiesta.

La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l’estintore è idoneo a spegnere.

Sulle unità da diporto possono essere sistemati estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C purché omologati anche per classe di fuoco B.

Natanti
È prescritto 1 estintore di capacità estinguente in relazione alla potenza 13B 21B 34B;

Imbarcazioni
Sono prescritti 1 estintore in plancia, 1 nel locale motore e 1 in ciascuno degli altri locali, aventi una capacità estinguente in relazione alla potenza del motore.

La verifica periodica degli estintori non è richiesta.

Il controllo consiste nell’accertamento del buon stato di conservazione e l’indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).

Locali motore provvisti di impianto fisso antincendio.

Gli estintori devono essere, per potenza fino a 294 kW, 1 da 13 B; per potenza superiore a 294 kW, 1 da 21 B. Per ulteriori informazioni si rinvia all’Allegato V al Decreto 29.7.2008 n. 146. Unità marcate CE.

Gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.

6. Smaltimento

Come si rileva dal sito della Guardia Costiera, ai fini della tutela ambientale, le Capitanerie di porto di Gela, Gioia Tauro, Pescara, Reggio Calabria, Taranto, Termoli, Torre del Greco, Trieste e gli Uffici Circondariali Marittimi di Corigliano Calabro, Giulianova, Otranto, hanno istituito un servizio gratuito per il ritiro dei segnali di soccorso scaduti (razzi, fuochi a mano, boette fumogene, ecc.).
Torna in alto