FIPSAS VENEZIA - ACQUE INTERNE
Regolamentazione della Pesca Sportiva e Ricreativa
nella Laguna di Venezia
Capitaneria di Porto di Venezia
Ordinanza n. 10 2023
In vigore dal 10 marzo 2023
REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE, LA SOSTA, GLI ACCOSTI E LA PRECEDENZA DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI NEL PORTO E NELLA RADA DI VENEZIA
Estratto
Omissis…
Art. 6 (Balneazione e pesca)
Nei Canali lagunari marittimi è vietata la balneazione e l’esercizio della pesca professionale, sportiva, dilettantistica e ricreativa.
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Art. 2 (Definizioni) – comma 3
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Acque lagunari marittime: (Canali lagunari)
i Canali lagunari marittimi (come graficamente rappresentati nell’allegato 1 del presente regolamento) comprendono la Bocca di porto di Lido, il Canale di Treporti fino al traverso della sponda meridionale del Canale Pordelio lato Nord e fino alla batimetrica di 5.00 mt verso l’isola di S. Erasmo lato Ovest, il Canale di S. Nicolò, il Canale delle Navi dal Canale di S. Nicolò fino all’inizio del Canale dei Marani (corrispondente al limite settentrionale del bacino antistante l’Arsenale), il Canale di S. Elena, il Canale ed il Bacino di S. Marco, il Canale della Giudecca dal bacino di S. Marco alla confluenza con i Canali di Fusina e Vittorio Emanuele Ill (compreso il bacino di evoluzione della Marittima), il Canale della Scomenzera fino alla confluenza con il Canal Grande, il Bacino del Tronchetto, il Canale Colombuola (nel tratto compreso tra il bacino del Tronchetto e la confluenza con il Canal Grande definito dal ponte ferroviario di collegamento tra le stazioni di Venezia S. Lucia e VeneziaMarittima), il Canale Vittorio Emanuele Ill comprensivo della Darsena Petroli e della Darsena Irom, il Canale Brentella, il Canale Nord, il Bacino del Molo A, il Bacino del Molo B, il Canale Ovest compresa la Darsena della Rana, il Canale Sud, il Canale Malamocco — Marghera comprensivo dei Bacini di evoluzione , da nord verso sud, n. 1 (confluenza tra il Canale Nord, il Canale Brentella, il Canale Vittorio Emanuele Ill e il Canale litoraneo Malamocco-Marghera), n. 2 (antistante il Bacino molo B), n. 3 (confluenza tra il Canale litoraneo Malamocco — Marghera, il Canale Ovest ed il Canale delle Tresse), n. 4 (confluenza tra il Canale litoraneo Malamocco — Marghera ed il Canale sud), il Bacino di Fusina, il Bacino di S. Leonardo ed il relativo Canale di raccordo con il Canale di Malamocco — Marghera, la rada interna a Malamocco, il Canale Rocchetta, la Bocca di porto di Malamocco sino alla congiungente tra i fari delle dighe foranee, il Canale di S. Pietro, il Canale di Portosecco, il Canale di Pellestrina e il Canale di Caroman.
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Articolo 3 comma 2
I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto commesso non costituisca reato, saranno sanzionati a norma dell’art. 1174 del Codice della Navigazione, dell’art. 53 comma 3 del D.lgs n. 171 in data 18 luglio 2005 se alla condotta di un’unità da diporto, ovvero altra norma speciale applicata
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